Con un recente decreto sono state impartite le modalità operative di erogazione dei contributi (15 milioni di euro) destinati all’ammodernamento delle imprese di autotrasporto e precisamente:

a) acquisizione anche mediante leasing di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico da 3,5 a 7 tonnellate a trazione alternativa a gas naturale o biometano (contributo previsto pari a € 2.400).

b) acquisizione anche mediante leasing di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 16 tonnellate a trazione alternativa a gas naturale o biometano. (contributo previsto pari a € 9.200)

c) acquisizione anche mediante leasing di semirimorchi, nuovi di fabbrica, adibiti in via prevalente al trasporto combinato ferroviario e marittimo, rispondenti alle specifiche normative UIC e IMO. (L’intensità dell’aiuto è determinata al 20% dell’intero costo di acquisizione, con tetto massimo del contributo pari a € 4.500. Tale beneficio è aumentato al 25% del costo, con tetto massimo pari a € 6.000, qualora il mezzo sia dotato di pneumatici di classe C3 ovvero contestualmente con l’acquisizione vi sia la radiazione di un rimorchio o semirimorchio con più di 10 anni di età).

Possono accedere ai benefici le imprese di autotrasporto di merci, di qualsiasi dimensione (le piccole e medie imprese hanno diritto ad una maggiorazione degli aiuti pari al 10%, qualora ne venga fatta espressa richiesta nell’istanza stessa), attive sul territorio italiano, in regola con i requisiti di iscrizione al REN e all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, che presentino l’apposita istanza entro il termine perentorio del 30 novembre 2014.

L’importo massimo ammissibile per singola impresa non può superare 500.000 euro e sono finanziabili gli investimenti avviati a partire dalla data del 19 settembre 2014 e conclusi entro il 31 maggio 2015. I beni oggetto di contributo non possono essere alienati e devono rimanere nella disponibilità del beneficiario fino al 31 dicembre 2017.

I contributi sono erogabili fino ad esaurimento dei fondi messi a disposizione.Si rammenta che i suddetti beni non possono essere alienati e devono rimanere nella disponibilità del beneficiario fino al 31 dicembre 2017 e che, sempre ai sensi dell’articolo 2 comma 7, nel caso di utilizzo di tutti i fondi disponibili, qualora l’importo superi tale limite viene ridotto fino al raggiungimento della soglia ammessa. Tale soglia e’ derogabile solo in caso di accertata disponibilita’ delle risorse finanziarie rispetto alle richieste pervenute e dichiarate ammissibili.

Le domande sono inoltrate a partire dal 19 settembre 2014, data di entrata in vigore del Decreto in oggetto,  ed entro il termine perentorio del 30 novembre p.v.

Per maggiori informazioni rivolgersi agli uffici territoriali della Confartigianato