Per ottenere il contributo FSBA COVID 19 le imprese possono presentare domande anche senza regolarità contributiva, purché successivamente regolarizzino la loro posizione.

Tale contribuzione consiste, come noto, nello 0.60% parametrato alla retribuzione imponibile annuale per i fini previdenziali di ciascun dipendente (0,45% a carico datore, 0,15% a carico lavoratore), moltiplicato per 3 annualità. L’obbligo ricade anche sui datori di lavoro artigiani, con CSC settore 4, che alle proprie dipendenze abbiano meno di 6 dipendenti.

Come regolarizzare la posizione contributiva?

Le aziende dovranno pagare l’importo equivalente a 36 mesi di regolarità a partire dal 1° GENNAIO 2021, nel frattempo le prestazioni richieste saranno comunque erogate.

L’impresa è invitata a comunicare attraverso la procedura informatica se procederà alla regolarizzazione contributiva in un unico versamento oppure in modalità rateizzata (36 rate dal 1/01/2021 al 31/12/2023).

Se l’azienda è di nuova costituzione?

La regolarità contributiva decorre dalla data di assunzione del primo lavoratore.

Se l’azienda ha effettuato una trasformazione societaria o variazione CSC?

Il versamento deve avvenire da tale competenza.

Per quanto riguarda le imprese del settore trasporto?

Per le imprese del settore trasporto la regolarità contributiva richiesta per accedere alle prestazioni decorre dalla data dell’Accordo Trasporto FSBA del 3-12-17.

PROCEDURA DI VERSAMENTO ALLA BILATERALITA’

Le aziende che aderiscono alla Bilateralità devono provvedere all’iscrizione compilando il modulo Anagrafica dell’Azienda da inviare all’Ente Bilaterale Regionale competente (in Abruzzo: [email protected]).

Il versamento dei contributi per aderire alla bilateralità avviene, tramite il modello F24 indicando nella sezione INPS, nel campo <causale contributo>, “EBNA” esclusivamente in corrispondenza del campo <importi a debito versati>.
Inoltre nella stessa sezione:
–  nel campo “codice sede” va indicato il codice della sede INPS competente;
–  nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda” è indicata la matricola INPS dell’azienda;
–  nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa” è indicato il mese e l’anno di competenza,
nel formato MM/AAAA; la colonna “a mm/aaaa”  non deve essere valorizzata.

Le aziende che hanno sedi operative in più regioni possono scegliere l’accentramento contributivo in una sola sede.

Quanto versare a EBNA/FSBA?

La contribuzione ad EBNA-FSBA consiste in un unico contributo che si compone di due quote calcolate come segue da versare unitariamente al fondo:

-quota fissa pari a 7,65 euro mensili per 12 mensilità per le prestazioni EBNA;
-quota variabile pari allo 0,45% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali a carico dell’azienda per FSBA.
si aggiunge un’ulteriore quota variabile pari allo 0,15% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali a carico del lavoratore.
La “retribuzione imponibile previdenziale” sulla quale calcolare le quote variabili include anche le mensilità aggiuntive contrattualmente previste, le somme così calcolate saranno verste con l’F24 unitamente alla contribuzione del mese di competenza. In assenza di retribuzione imponibile previdenziale nel mese (es. maternità, infortunio ecc.) resta comunque dovuta la quota fissa della contribuzione.

Come si calcola la quota da versare?

La quota da versare si calcola, mese per mese, in base al numero dei dipendenti in forza e per i quali si applica uno dei CCNL rientranti nel campo di applicazione.
Rientrano tra i dipendenti in forza nel mese sia gli assunti, sia i dipendenti che interrompono il rapporto di lavoro nel corso dello stesso mese.

Quali sono i lavoratori soggetti alla contribuzione EBNA/FSBA?

La contribuzione a EBNA-FSBA è dovuta per tutti i lavoratori dipendenti, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, indipendentemente dalla tipologia contrattuale.
Anche in caso di assunzioni e cessazioni in corso di mese, la contribuzione a FSBA resta interamente dovuta.

Part-time: la quota variabile della contribuzione risulta automaticamente riproporzionata in base all’imponibile del mese. La quota fissa della contribuzione è sempre dovuta in misura intera (7,65 euro mensili).
Apprendisti: la quota variabile della contribuzione risulta automaticamente riproporziona in base all’imponibile previdenziale del mese. La quota fissa della contribuzione è dovuta in misura intera (7,65 euro mensili).
Lavoratori a chiamata: la quota variabile della contribuzione risulta automaticamente riproporzionata in base all’imponibile previdenziale del mese. La quota fissa della contribuzione (7.65 euro mensili), in presenza di attività lavorativa, è sempre dovuta in misura intera; mentre, in assenza di attività lavorativa (a seguito di chiamata) e di indennità di disponibilità, non è dovuta.