Attivato l’intervento straordinario a sostegno delle imprese e dei lavoratori colpiti dall’emergenza Coronavirus.

In considerazione della diffusione sul territorio italiano del Covid-19 “Coronavirus”, che indirettamente sta causando danni alle attività economiche delle imprese e conseguentemente all’occupazione dei lavoratori artigiani, impossibilitati a svolgere la normale attività, anche il nostro sistema della bilateralità si è attivato per fronteggiare gli effetti dell’emergenza sulle imprese.

Il 26 febbraio scorso infatti Confartigianato, le altre Confederazioni dell’artigianato e Cgil, Cisl, Uil hanno firmato un accordo interconfederale nazionale che prevede, a favore di imprese e lavoratori dell’artigianato iscritti al Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (FSBA), uno specifico intervento fino a venti settimane nell’arco del biennio connesso a sospensioni dell’attività aziendale determinate dall’emergenza sanitaria coronavirus.

L’intervento del Fondo riguarda l’intero territorio nazionale, sempre in relazione a sospensioni determinate dalla causale coronavirus.

In attuazione del citato accordo il Fondo ha deliberato l’introduzione di una prestazione straordinaria, ulteriore e diversa da quelle già erogabili dal fondo (Assegno ordinario e Assegno di Solidarietà), richiedibile con causale denominata “COVID-19-CORONAVIRUS”.

L’accesso alla prestazione straordinaria è condizionata alla sottoscrizione di un apposito verbale di accordo in sede sindacale la cui durata non può eccedere il mese di calendario e, in questa prima fase emergenziale, non può andare oltre al 31.3.2020. Il fondo ammette la copertura retroattiva di periodi con decorrenza dal 26 febbraio 2020.

Inoltre si prevede il congelamento, con riferimento ai soli lavoratori interessati dalle sospensioni dell’attività lavorativa connesse all’emergenza sanitaria, del requisito dell’anzianità aziendale dei 90 giorni di calendario. In sostanza le aziende potranno richiedere l’intervento straordinario di FSBA anche per quei lavoratori che non possono vantare le 90 giornate di anzianità aziendale, purché risultino assunti in data precedente al 26 febbraio 2020.

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