Le prime indicazioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

Con la nota n. 530 del 21 marzo 2022 (v. allegato) l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito le prime indicazioni in merito alle nuove disposizioni in materia di tirocini, alla luce di quanto previsto dall’art. 1, commi da 721 a 726, della legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022).

La legge di bilancio per il 2022 infatti ha previsto la definizione di nuove linee guida condivise in materia di tirocini extracurriculari, da adottarsi attraverso un accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, individuando al contempo i relativi criteri direttivi.

In merito all’ambito di applicazione delle nuove disposizioni, l’Ispettorato chiarisce, in primo luogo, che i principi individuati dalla legge dovranno preliminarmente essere valutati in sede di Conferenza Stato – Regioni e, successivamente, recepiti nelle legislazioni regionali.

Per tale ragione, ad oggi e sino al recepimento, da parte delle Regioni, delle nuove linee guida restano in vigore le attuali regolamentazioni regionali.

La nota specifica, tuttavia, che, accanto a previsioni che dovranno essere declinate nelle nuove linee guida, la legge di bilancio ha introdotto alcune disposizioni da considerarsi già in vigore ed immediatamente operative. Si tratta, in particolare, di quelle relative a:

·         indennità di partecipazione;

·         ricorso fraudolento al tirocinio;

·         comunicazioni obbligatorie e obblighi di sicurezza.

Indennità di partecipazione

A tale riguardo l’Ispettorato evidenzia che l’art. 1, comma 721 lett. b), della legge n. 234/2021 conferma l’obbligo di riconoscere una congrua indennità al tirocinante, alla stregua di quanto già previsto dall’art. 1, comma 34, della legge n. 92/2012 ora abrogato.

Il permanere di tale obbligo comporta che la sanzione prevista al comma 722 – sanzione amministrativa da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro – trova applicazione con riferimento alla mancata corresponsione delle indennità attualmente previste dalle leggi regionali vigenti.

Ricorso fraudolento al tirocinio

“Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione del lavoro dipendente”(art.1, comma 723L.234/21).

Al fine di valutare l’uso scorretto del tirocinio e, quindi, la condotta fraudolenta del datore di lavoro che ha impiegato il tirocinante alla stregua di un effettivo rapporto di lavoro o in sostituzione di lavoratore dipendente, il personale ispettivo dovrà ad oggi fare riferimento alle normative regionali attualmente in vigore, nonché alle istruzioni operative già fornite dallo stesso Ispettorato con circolare n. 8/2018.

A tale riguardo, l’Ispettorato ricorda che l’uso distorto del tirocinio è punito, ai sensi del comma 723, con la pena dell’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio cui si accompagna la cessazione del rapporto in essere, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.

Comunicazioni obbligatorie e obblighi di sicurezza

Con riferimento alle comunicazioni obbligatorie, l’Ispettorato ribadisce che l’obbligo di comunicazione – previsto dall’art. 1, comma 724, della legge n. 234/2021 – riguarda esclusivamente i tirocini extracurriculari, e che ai fini della salute e sicurezza al tirocinante devono essere applicate le medesime tutele previste dal D.Lgs. n. 81/2008 per il personale dipendente.